- Sante De Angelis
- 4 Ottobre 2021
- 0 Comments
Il Dott. Sante De Angelis, già candidato consigliere comunale nel corso delle ultime elezioni amministrative e “in costante impegno civile, sociale, culturale e politico per la sua Città di Anagni, anche tramite l’Accademia Bonifaciana”, che ha fondato nel 2003 e che tutt’ora presiede, ha presentato l’istanza di contestazione per la situazione di incompatibilità alla carica di Consiglieri Comunali (ex D. Lgs. n. 267/2000) che si è presentata e si presenta ancora attualmente nel Comune di Anagni da un po’ di tempo.
Il documento protocollato è stato inviato all’ Avv. Daniele Natalia, Sindaco della Città di Anagni; al Dott. Stefano Schirmenti, Segretario Generale della Città di Anagni; al Dott. Davide Salvati, Presidente del Consiglio Comunale della Città di Anagni e a S.E. il Dott. Ignazio Portelli, Prefetto di Frosinone.
“Premesso che da recenti e diversi articoli di stampa risulterebbe che i consiglieri comunali Alessandro Cardinali, Nello Di Giulio, Fernando Fioramonti, Sandra Tagliaboschi e Valeriano Tasca figurano tra i firmatari e sottoscrittori del noto ricorso al T.A.R. contro l’impianto per ricavare concime naturale e metano bio, nell’ambito della loro appartenenza al Comitato contro il biodigestore di Via Selciatella (Det. Reg. V.I.A. del 10 giugno 2021) – ha scritto Sante De Angelis – considerato che il predetto ricorso al T.A.R. risulta dunque essere promosso non solo nei confronti della Regione Lazio, ma anche nei confronti della Città di Anagni, da parte degli anzidetti cinque Consiglieri Comunali non certamente nella loro veste istituzionale e politica ma in qualità di privati cittadini, dunque senza agire nell’esercizio delle loro funzioni e senza spendere in alcun modo le loro cariche elette – aggiunge – rilevato che risulta evidente la sussistenza di una grave e irrimediabile situazione di incompatibilità ai sensi degli artt. 63, 68 e 69 del D. Lgs. n. 267/2000”.
E sottolinea: “Come noto, e per maggiore chiarezza espositiva, si ricorda che l’art. 63 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che “Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale: 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia”. Il successivo art. 68 ricorda come “1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale. 2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche”; mentre l’art. 69 recita che “quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l’interessato fa parte gliela contesta”. Sempre per chiarezza espositiva e di contenuto preme sottolineare come non sia nemmeno possibile, per i Consiglieri Comunali firmatari, richiamare la parte del citato art. 63 laddove si stabilisce che “la pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell’articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità”. Risulta infatti prima facie l’impossibilità di invocare tale esclusione di incompatibilità, essendo tale norma prevista per le ipotesi di sostituzione dell’ente contro una presunta inerzia dello stesso, non certamente per le ipotesi di ricorsi diretti contro l’ente di cui, peraltro, i cinque Consiglieri Comunali fanno parte integrante”. “Altresì rilevato che – dice ancora il Presidente della Bonifaciana – la sussistenza della evidenziata situazione di incompatibilità, lede l’immagine della stessa Città di Anagni, del suo Comune, dei suoi rappresentanti nonché dei suoi elettori e cittadini tutti, come dimostrano anche i numerosi e continui articoli sulla questione. Tanto premesso, considerato e rilevato chiedo – e conclude De Angelis – qualora venga ravvisata la bontà di quanto evidenziato e dunque l’incompatibilità dei cinque Consiglieri Comunali, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 267/2000 venga emesso ogni atto occorrente e consequenziale, e stante l’urgenza immediatamente deliberare l’indicata incompatibilità nei termini di Legge”.